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Legge 25/03/1982 n. 94

7) e 8), della L. 27 luglio 1978 n. 392 , e dell'art. 3, primo comma, numeri 1),

3), 4) e 5) del D.L. 15 dicembre 1979 n. 629, convertito, con modificazioni, nella L. 15 febbraio 1980 n. 25, nonchè nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d) del quinto comma del successivo articolo 14. Il conduttore, nella istanza di nuova fissazione della esecuzione, deve attestare sotto la propria responsabilità l'ammontare complessivo del reddito imponibile dei componenti il nucleo familiare. Qualora i familiari con lui conviventi abbiano presentato distinte dichiarazioni dei redditi, all'istanza di nuora fissazione dell'esecuzione deve essere allegata analoga attestazione sottoscritta da ciascun componente il nucleo familiare. La mancanza delle attestazioni di cui sopra è causa di inammissibilità della istanza. In caso di dichiarazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai conduttori nei cui confronti sia già stato emesso un provvedimento ai sensi degli artt. 10 e 12, D.L. 20 novembre 1981 n. 663 . Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, è sospesa fino al 31 dicembre 1982.

Art.11. Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10 la istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e se questo cade entro i venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non oltre venti giorni da tale data. Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonché le attestazioni relative all'entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza. Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore ed all'eventuale beneficio del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario. Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore la esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza. Il pretore, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione nonchè le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore ed all'eventuale beneficiario. Il pretore, nelle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 10, determina il giorno dell'esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo.

Art. 12. Qualora il giorno dell'esecuzione del provvedimento non sia stato comunque fissato dal giudice, anche ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979 n. 93, e degli articoli 5, quarto comma, ultimo periodo, e 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629 ,convertito con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980 n. 25, il locatore può chiederne la fissazione, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile. Il pretore fissa l'esecuzione per una data non anteriore a sessanta giorni e non posteriore a centottanta giorni da quella di presentazione dell'istanza. L'istanza di cui al primo comma del presente articolo deve essere previamente notificata al conduttore; ad essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo e i documenti ritenuti necessari. Di tali documenti deve essere fatta specifica menzione nell'istanza. Il conduttore, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, può presentare deduzioni scritte e produrre documenti. Il pretore, acquisite le eventuali deduzioni e produzioni del conduttore e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, fissa con decreto la data dell'esecuzione, osservando i criteri stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo 11. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.

Art. 13. Nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, e nei comuni confinanti, nonchè nei comuni compresi nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in luogo delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 si applicano, per una durata complessiva di venti mesi dalla data di entrata in vigore della legge di convocazione del presente decreto, quelle di cui al presente articolo e quelle di cui ai successivi articoli 14 e 15 . Con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono individuati i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa, tenendosi conto: della sussistenza di obiettive e gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, nonchè dell'indice di accrescimento demografico degli ultimi cinque anni, del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi dagli uffici giudiziari competenti, e del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici mesi, del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi tre anni. Presso le prefetture delle province comprendenti uno dei comuni di cui ai commi precedenti è istituita una commissione con funzioni consultive relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area. Tale commissione è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente dell'IACP, o da loro delegati. Ove l'area comprenda comuni appartenenti a più province, della commissione fanno parte oltreché i sindaci di tutti i comuni interessati, i prefetti e i presidenti degli IACP di dette province. Essa è presieduta dal prefetto della provincia in cui si trova il maggior numero di abitanti dell'area. Su richiesta del pretore, la commissione gli fornisce tutti i dati utili sulla situazione abitativa dei comuni compresi nell'area affinchè egli abbia concreti elementi di giudizio in ordine alle procedure di rilascio da lui trattate . Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al primo comma entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei comuni compresi nelle aree di cui al secondo comma entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE.

Art. 14. Nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 13 il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto. Nei comuni individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE può chiedere con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da quella di pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 20 novembre 1981 n. 663 . Nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per l esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione il quale potrà essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni dalla scadenza di tale termine. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo predetto, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'art. 10 del D.L. 20 novembre 1981 n. 663. “Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, anche oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1983” . Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano:

a) ove il provvedimento sia stato o venga emesso in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978 n. 392 , e dall'articolo 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629 , convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980 n. 25;

b) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire 18 milioni. Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso;

c) (soppressa)

d) ove il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo per il quale sia dovuto un canone non superiore a quello determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392 . Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità del conduttore, le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano ove la mora sia stata o venga sanata entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE. Quelle di cui al terzo comma si applicano solo se la mora risulti sanata. Nel caso previsto dalla lettera d) del quinto comma, ove il canone dovuto per l'immobile offerto dal locatore incida in misura superiore al venti per cento sul reddito complessivo del conduttore e dei componenti il suo nucleo familiare, il conduttore può chiedere al comune nel cui territorio si trova l'immobile l'integrazione del canone da corrispondersi direttamente al locatore. A tal fine il comune può utilizzare le somme di cui agli articoli 75 e seguenti della legge 27 luglio 1978 n. 392 , ed i proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. L'integrazione è corrisposta fin tanto che sussista la incidenza nella misura sopra indicata . Il pretore, nelle ipotesi di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, sentita, quando sia stata costituita, la commissione di cui all'articolo 13 determina il giorno della esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo.

 

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